Una nuova costituzione per l’autonomia trentina

 

Gli anni Sessanta si sono conclusi con l’accordo tra Italia ed Austria in merito al “Pacchetto” di interventi a favore della popolazione altoatesina ed il calendario operativo per chiudere la vertenza in sede ONU.

 

Gli anni Settanta sono così gli anni in cui ha inizio l’attuazione degli accordi presi tra i due Stati; attuazione che ha come passaggio fondamentale la stipulazione di un nuovo Statuto di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige.

 

L’iter di approvazione del secondo Statuto di autonomia è abbastanza rapido: il 23 gennaio 1971 la Camera dei Deputati approva in prima lettura il disegno di legge, dando così formalmente avvio alla procedura prevista dall’articolo 138 della Costituzione per l’approvazione delle leggi di carattere costituzionale.

 

Con la legge costituzionale n.1 dell’11 novembre 1971, l’Italia ottempera al nono punto del calendario operativo e l’11 marzo 1971 viene approvata la legge n. 118, Disposizioni a favore delle popolazioni altoatesine, che attua il decimo punto del Calendario operativo.

 

Sei mesi più tardi, il 31 agosto 1972, entra ufficialmente in vigore il nuovo Statuto di autonomia con la pubblicazione del Testo Unico n. 670, nel quale le nuove norme approvate con la legge costituzionale n. 1 del 1971 vengono integrate a quelle sopravvissute del vecchio Statuto.

 

Caratteristiche del nuovo Statuto:

  • Il provvedimento risulta caratterizzato dal ribaltamento dello schema istituzionale del 1948: se in quest’ultimo la tripartizione tra la Regione e le due Province vedeva il ruolo preponderante della prima, con il nuovo testo normativo sono le Province a diventare le protagoniste principali dell’autonomia.
  • Ad ogni Provincia viene trasferita la competenza legislativa in merito a numerose materie: dalla viabilità alle miniere, dall’agricoltura alla caccia, dalle comunicazioni al turismo, che prima spettavano alla Regione. Il fatto che siano le Province ad essere titolari delle principali attribuzioni legislative ed esecutive rimarca la specificità della situazione locale, caratterizzata da una peculiare vicenda storica e dalla presenza di diversi gruppi linguistici.
  • Realizza compiutamente una cornice istituzionale in cui trovano attuazione i principi che avevano ispirato l’Accordo De Gasperi-Gruber, in particolare per quanto riguarda l’autogoverno dei sudtirolesi e, allo stesso tempo, rappresenta il punto di arrivo del lungo percorso storico dell’autonomia trentina.

 

Successivi passaggi – le norme di attuazione, il rilascio della “quietanza liberatoria” da parte dell’Austria nel 1992 e la riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001 – sanciranno formalmente quella centralità delle istituzioni provinciali, già delineatasi sul piano pratico con la politica kessleriana.

 

 

 

 

 

 

 

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